Impianti termici

Il servizio concerne l’accertamento e il controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici di tutti i comuni della provincia di Benevento, esclusa la città capoluogo. In quanto secondo la normativa per i comuni con oltre quarantamila abitanti il soggetto responsabile del controllo degli impianti termici è il comune stesso e non la provincia.

La verifica degli impianti termici si pone le finalità di:
– migliorare l’efficienza energetica attraverso il contenimento dei consumi di energia.
– incrementare la qualità ambientale mediante la riduzione delle emissioni di gas-serra nell’atmosfera.
– tutelare la salute pubblica grazie ad una maggiore sicurezza degli impianti.

La Provincia di Benevento ha affidato all’ASEA, con delibera del Consiglio Provinciale n.22 del 27 feb. 2008, l’attivazione del servizio di verifica degli impianti termici in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 Gennaio 1991 n° 10 e dei relativi decreti attuativi e s.m.i.

Il nuovo Disciplinare Tecnico della Funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici approvato dalla Provincia di Benevento recepisce le novità introdotte dalla nuova normativa in materia specificamente dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 e disciplina la funzione a partire dal biennio 2022/23.

CARTA DEI SERVIZI 2023

Leggi l’Informativa trattamento dati utenti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

La normativa vigente prevede ed impone al  responsabile d’impianto (proprietario, locatario o terzo responsabile) la regolare manutenzione dell’impianto termico con cadenze e modalità stabilite e la verifica del rendimento di combustione del generatore con periodicità differenziata in funzione delle caratteristiche e della vetustà dell’impianto.

 

L’avvenuta effettuazione della manutenzione e della verifica del rendimento di combustione del generatore devono essere dimostrate trasmettendo all’ente preposto per i controlli una dichiarazione redatta su apposita modulistica.

A partire dal 01/06/2014 tutti gli impianti di climatizzazione sono muniti di “ libretto per la climatizzazione” di cui all’allegato I del DPR 74/2013;

inoltre con il  D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07/03/2014)  sono stati emanati  i rapporti di controllo di efficienza energetica diversificati in rispondenza della tipologia impiantistica presente nell’edificio e precisamente:

  Allegato II – Rapporto di controllo di efficienza energetica  tipo 1 (gruppi termici)

 Allegato III – Rapporto di controllo di efficienza energetica  tipo 2 (gruppi frigo)

 Allegato IV – Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 3 (scambiatori)

 Allegato V – Rapporto di controllo di efficienza energetica  tipo 4 (cogeneratori)

Si ribadisce inoltre che con la legge della Regione Campania 39/2018 e successive Linee Guida (delibera G.R. n° 100 del 29/02/2024) le attività di manutenzione e controllo relative all’efficienza energetica è stata estesa anche agli apparecchi alimentati a biomassa solida (legna – pellets – gusci – bricchette – cippato) ed altri combustibili ammessi dal D.lgs. 152/06.

L’allegato rispondente per le attività di controllo e manutenzione dei predetti apparecchi è l’allegato Tipo 1 BS approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Benevento (Ente Competente stabilito dalla legge 10/91 e successivi decreti Legislativi)  con Deliberazione n° 24 del 13/09/2022;

L’onere della trasmissione dell’apposita dichiarazione, sottoscritta dal responsabile dell’impianto termico, sarà effettuata direttamente dal manutentore/installatore.

Leggi le FAQ  generali sul servizio di verifica degli impianti di climatizzazione.

Leggi la Nota informativa inerente il D.M. 26/06/2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Ai sensi del d.p.r. 74/2013, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw nonché tutti gli impianti ad essi assimilati. I controlli di efficienza energetica, in ragione delle peculiarità di cui all’art. 10, comma 3, del d.p.r. 74/2013 ed in conformità con le disposizioni regionali in materia, sono effettuati secondo le periodicità stabilite dall’autorità competente coerentemente con la tipologia e la potenza degli impianti.

I rapporti di controllo di efficienza energetica devono essere consegnati all’Asea corredati dell’appropriato bollino seriale secondo l’articolazione degli impianti.

La trasmissione dei rapporti è eseguita esclusivamente dai manutentori o dai terzi responsabili in conformità con le procedure e i termini stabiliti dall’Asea.

Il «bollino seriale» rilasciato dall’Asea agli operatori rispondenti ai requisiti di cui al disciplinare tecnico provinciale, viene apposto sul rapporto di efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo e manutenzione.

 

Biennio 2024-25: i Rapporti di controllo di efficienza energetica devono essere trasmessi all’Asea entro il 31dicembre 2025

Si fa presente alle ditte di  installazione,  manutenzione  e centri di assistenza che il trasferimento all’ASEA delle dichiarazioni di “efficienza energetica” per il biennio 2018/19 all’ASEA è ammesso  esclusivamente con trasmissione telematica  attraverso il “portale manutentori”,  appositamente strutturato e dedicato esclusivamente alle ditte in regola con le procedure amministrative previste per l’adesione.

Campagna informativa 2022-23: Informativa per i sindaci  – Video del seminario tecnico fomativo manutenzione impianti climatizzazione alimentati a biomassa solida

Presso tutti i comuni della provincia, è attualmente in corso l’ispezione, dichiarazione biennio 2020-2021 degli impianti termici con potenza sia inferiore che superiore ai 35kW (30.100kcal/h)

L’utente, titolare, responsabile, occupante di un’unità abitativa con impianto termico (< 35 kW) sarà preavvisato con una lettera di avviso almeno quindici giorni prima della data di ispezione. Nella lettera sono indicati: il giorno, la fascia oraria e le indicazioni per  prepararsi all’ispezione.

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